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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 109 - Assegno per cumulo di infermità

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivam

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