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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 111 - Indennità speciale annua

Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui al l'art. 99.

L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta co

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