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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 94 - Tredicesima mensilità

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 11, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.

Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.

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