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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 97 - Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita 49 .

Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

49

La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 (G.U. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.

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