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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 113 - Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

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