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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 115 - Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.

L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.

Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.

Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti d

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