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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 116 - Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.

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