D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo I - Disposizioni generali
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
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