D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo II - Disposizioni speciali
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese.
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