D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo II - Disposizioni speciali
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della L. 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.