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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo II - Disposizioni speciali

Art. 121 - Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione

Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di dipendente statale.

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.

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