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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo II - Disposizioni speciali

Art. 123 - Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale

Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali flni, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.

L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.

L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all

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