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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VIII - Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 124 - Costituzione della posizione assicurativa 58

Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.

L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.

Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.

Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.

Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 164

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