IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VIII - Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 125 - Contributi

I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.

Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.

In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.