IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VIII - Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 126 - Casi di esclusione

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:

a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;

b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.