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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VIII - Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 127 - Annullamento della posizione assicurativa

La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.

Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.

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