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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VIII - Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 128 - Personale militare volontario 60

In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione st

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