IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IX - Cumulo di pensioni e stipendi

Art. 130 - Pensione normale diretta e trattamento di attività

È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.

Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività 61 .

61

La Corte costituzionale, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 517 (G.U. 29

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.