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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IX - Cumulo di pensioni e stipendi

Art. 131 - Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.

Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 e 262, ultimo comma.

Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.

Si osservano le disposizioni dell'art. 118.

Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse p

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