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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IX - Cumulo di pensioni e stipendi

Art. 139 - Pensione privilegiata

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.

Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).

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