IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo I - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

Art. 150 - Pagamento del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.

Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.

Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.