D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo I - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.
Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
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