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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo I - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

Art. 152 - Determinazione della pensione capitalizzata

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione statale, all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

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