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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità

Sezione I - Trattamento normale diretto

Art. 155 - Cessazione dal servizio per limiti di età

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali

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