D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità
Sezione I - Trattamento normale diretto
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155 64 .
Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.
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