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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento normale di riversibilità

Art. 158 - Competenza

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento.

Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.

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