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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento normale di riversibilità

Art. 160 - Liquidazione in caso di morte del pensionato

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette 65 .

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la d

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