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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 162 - Liquidazione provvisoria

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.

Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, alme

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