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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione I - Organi e competenza

Art. 163 - Amministrazione centrale

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.

[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.] 69

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Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.

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