D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.
[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.] 69
Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
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