D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilità nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.
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