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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione I - Organi e competenza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 165 - Commissioni mediche ospedaliere 70

Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

[Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore] 71 .

[La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza

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