D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
[ARTICOLO ABROGATO]
[Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dip
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