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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento privilegiato diretto

Art. 169 - Ammissibilità della domanda 76

La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.

76

La Corte costituzionale, con ordinanze 12-25 luglio 2001, n. 300 e 30 giugno-15 luglio 2003, n. 246, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 323 del 30 luglio-1 agosto 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contrat

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