D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso.
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato co
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