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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento privilegiato diretto

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 172 - Accertamenti sanitari 79

[La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione] 80 .

[La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti] 81 .

[Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso]

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