D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione] 80 .
[La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti] 81 .
[Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso]
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