D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento em
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