D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui idoneità al servizio.
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.
Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento.
Nel verbale di cui ai
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