D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.