D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della commissione medica ospedaliera].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
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