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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento privilegiato diretto

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 178 - Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale 88

[L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera].

88

Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R

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