D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
[ARTICOLO ABROGATO]
[L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il provvedimento è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere.
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono specificati i motivi del dissenso.
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui all'art. 155, secondo comma].
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si inten
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