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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione II - Trattamento privilegiato diretto

Art. 181 - Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova visita medica.

L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.

Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

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