D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.
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