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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 187 - Provvedimento della amministrazione centrale 90

[Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità di giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo.

Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 179, commi primo e secondo].

90

Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.

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