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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità

Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità

Art. 188 - Trattamento speciale

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato 91 .

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo

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