D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo III - Disposizioni comuni
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
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