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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 192 - Domanda di liquidazione

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa.

In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

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