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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 193 - Comunicazione del decreto

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo comma 95 .

Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.

Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilità.

95

Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177 e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.

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