D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo III - Disposizioni comuni
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
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