D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo II - Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo III - Disposizioni comuni
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di incollocabilità.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
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