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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte II - Procedimento

Titolo III - Pagamenti

Art. 197 - Pagamento delle pensioni e degli assegni

Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del Ministro del tesoro.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto 96 .

Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la

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