D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte II - Procedimento
Titolo IV - Revoca e modifica del provvedimento
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave 101 .
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428.
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