D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo I - Fondo pensioni
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132;
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisp
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